Tar Puglia: “Requisito di ‘buona condotta’ determinante per il rilascio della licenza per installare apparecchi da intrattenimento”
Il titolare di un esercizio commerciale ha presentato un ricorso al Tar della Puglia per chiedere l’annullamento del provvedimento del Questore di Barletta Andria Trani di diniego dell'istanza volta all'ottenimento della licenza ex art. 88. Il Tribunale ha stabilito che “la posizione della titolare, la condotta della stessa, la quale è indubitabile che sia stata assolta in appello dai reati di cui agli artt. 349, 2° comma, e 374 c.p. (di ciò si dà effettivamente contezza nella parte motiva del censurato provvedimento), è stata comunque oggetto di valutazione, per come rappresentata in sentenza, da parte dell’Amministrazione. Evidentemente il giudizio in sede amministrativa, ai fini del vaglio della buona condotta, non risponde ai medesimi rigorosi criteri propri del giudizio penale ai fini della condanna o meno per la commissione di uno o più reati. Sempre alla predetta legale rappresentante della ricorrente si contesta che “risulta componente dal 2020 unitamente alla figlia ed a persona condannata per il reato di associazione a fini di spaccio e deferita per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti”. “Appare tutt’altro che irragionevolmente e illogicamente esercitato nella specie il potere discrezionale ai fini della valutazione della buona condotta di un soggetto, oltre che detentore del 25% delle quote societarie, altresì indicato dalla legale rappresentante della Società, in sede di audizione nell’ambito del procedimento sfociato nel diniego censurato, quale soggetto aspirante preposto nell'attività in questione. Tutti gli elementi sinora riportati sono sufficienti a integrare la motivazione a fondamento del decreto oggetto del presente gravame: essi sono già da soli idonei supportare la rilevata carenza del requisito della buona condotta che osta al rilascio della richiesta licenza di P.S. di cui all'art. 88 del TULPS per la raccolta delle scommesse. Il provvedimento risulta adeguatamente motivato anche rispetto alle osservazioni ...
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