Bingo, Tar Lazio: “Per i mesi di sospensione dell’attività per il lockdown non sono dovuti i canoni di concessione”. Marcotti (Pres. Federbingo): “Il Tar ha chiarito che il canone va pagato solo quando si è goduto di un diritto”
Diversi operatori aderenti a Federbingo hanno presentato ricorso al Tar del Lazio per chiedere l'annullamento dei provvedimenti con i quali, con riferimento al periodo di totale chiusura dell’attività del gioco nelle sale Bingo (il periodo va da novembre 2020 a maggio 2021) in dipendenza della situazione emergenziale dovuta alla pandemia da COVID 19, è stato chiesto ai ricorrenti, sotto comminatoria dell’escussione delle garanzie prestate e dell’applicazione delle sanzioni a titolo di penale, previste nell’atto integrativo della concessione, l’assolvimento, entro quindici giorni, del versamento di quanto dovuto a titolo di canone di proroga tecnica, in relazione alle convenzioni di concessione. Il Tribunale ha precisato che l’art. 69, comma 2, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, stabilisce che “a seguito della sospensione delle attività delle sale bingo prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, non è dovuto il canone di cui all’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013 e ss.mm. e ii. a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell’attività". "Secondo l’interpretazione letterale della disposizione - sottolinea il Tar Lazio -, il legislatore ha stabilito che “non è dovuto il canone” di concessione previsto durante il regime di proroga c.d. tecnica non solo “a seguito della sospensione delle attività delle sale bingo prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020”, ma anche “per tutto il periodo di sospensione dell’attività”. Secondo l’interpretazione logica, la ratio della norma è quella di esonerare i concessionari del gioco del bingo dal pagamento del canone durante il periodo di chiusura dell’attività imposta per ordine dell’autorità pubblica poiché, in questo periodo, non è ragionevole imporre il pagamento del canone in mancanza dello svolgimento dell’attività idonea a reperire le risorse necessarie ...
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